Cciaa Rieti: mediazione, ripristinata l’obbligatorietà

Dal 21 settembre 2013 è stata ripristinata l’obbligatorietà del tentativo di mediazione civile e commerciale nelle materie indicate dal nuovo comma 1-bis dell’art. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come introdotto dall’art. 84 della L. 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del “Decreto del Fare”, ossia per le controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Resta invece volontario il tentativo di mediazione per quanto riguarda la responsabilità per danni da circolazione stradale.

Tra le novità salienti rispetto a quanto già previsto dal D.lgs. 28/2010 vi è la riduzione dei tempi della procedura da 4 a 3 mesi, la gratuità del primo incontro, che soddisfa la condizione di procedibilità per le mediazioni obbligatorie. Inoltre l’istanza di mediazione dovrà essere presentata presso un Organismo scelto tra quelli presenti “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” ed è prevista la presenza del legale di fiducia che, sottoscrivendo il verbale di accordo, lo renderà immediatamente esecutivo, evitando così la richiesta dell’omologa.

Con il ripristino dell’obbligatorietà, viene reintrodotta la sanzione prevista in caso di mancata partecipazione all’incontro di mediazione senza giustificato motivo. Il giudice infatti potrà condannare la parte non comparsa senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Rieti, tel. 0746/201364-5, via Paolo Borsellino, 16, chiedendo del Dott. Antonio L’Occaso.