Confagricoltura Viterbo-Rieti: SISTRI – Commento sulle novità introdotte dal decreto milleproroghe

Confagricoltura Viterbo – Rieti comunica che il D.L. 192/2014 (Decreto Milleproroghe) all’articolo 9 ha introdotto un’ulteriore proroga di un anno, quindi al 31 dicembre 2015, del sistema binario per la tracciabilità dei rifiuti.

Ne consegue che fino al 31 dicembre 2015, a prescindere dall’utilizzo di SISTRI, vige l’obbligo di mantenere la tracciabilità dei rifiuti tramite il registro di carico e scarico e il formulario di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006.

Inoltre, il medesimo provvedimento, diversamente dallo scorso anno, nel prorogare le sanzioni relative al sistema di tracciabilità ha disposto a far data dal 1 febbraio 2015 l’applicabilità delle sanzioni di cui ai commi 1 (omissione dell’iscrizione) e 2 (omesso pagamento del contributo) dell’art. 260 bis del Decreto Legislativo 152/2006, mentre quelle relative agli artt. 260 bis, commi 3-9 e 260 ter si applicano a partire 1 gennaio 2016.

Comma 1 art. 260 bis

1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Comma 2 art. 260 bis

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

 

Alla luce delle novità introdotte dal decreto milleproroghe il Direttore di Confagricoltura Viterbo – Rieti Angelo Serafinelli afferma che “non devono procedere all’iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti agricoli pericolosi con meno di 10 dipendenti o che aderiscono ad un circuito organizzato di raccolta per le quali, ai sensi del D.M. 24 aprile 2014, sono venuti meno i requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SISTRI. A tal proposito ci siamo prontamente attivati per stipulare una convenzione con un circuito organizzato di raccolta attraverso la società Cascina Pulita.”
In relazione a quanto specificato le imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e che non conferiscono i rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta rimangono obbligati ad iscriversi al SISTRI. Ne consegue che a tali soggetti si applicheranno le sanzioni di cui al comma 1 dell’articolo 260-bis del D.Lgs 152/2006 a far data dal 1 febbraio 2015 se non si saranno iscritti al SISTRI.

Per ciò che concerne il pagamento del contributo, si premette che la violazione sanzionata dal comma 2 dell’articolo 260-bis è relativa all’omissione, nei termini previsti, del pagamento del contributo per l’iscrizione. A questo fine si ricorda che il SISTRI è divenuto operativo il 3 marzo 2014 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi soggetti e che l’articolo 7 del DM 52/2011 stabilisce che il contributo deve essere versato annualmente dalle imprese iscritte entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono.
Ne consegue la casistica seguente:

Imprese non soggette all’iscrizione al SISTRI

Le imprese che non si erano iscritte al SISTRI e che attualmente non sono soggette ai sensi del DM 24 aprile 2014, non devono iscriversi né pagare alcun contributo.

Imprese non più soggette all’iscrizione al SISTRI ma iscritte in precedenza

Le imprese agricole non più soggette al SISTRI ai sensi del DM 24 aprile 2014, che però in precedenza si erano iscritte, non devono pagare il contributo 2015 né il contributo 2014.
In relazione a quest’ultimo aspetto, la Direzione della Tutela e delle risorse idriche del Ministero dell’Ambiente ha precisato, con il Comunicato 24 giugno 2014, che i soggetti iscritti che a seguito del DM 24 aprile 2014 hanno perso i requisiti per l’obbligo di iscrizione non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014 anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è stata conclusa. In attesa della definizione della procedura semplificata da parte del Ministero dell’Ambiente, è opportuno avviare richiesta di cancellazione.

Imprese soggette all’iscrizione al SISTRI

I soggetti che sono obbligati ad aderire a SISTRI sono tenuti a pagare il contributo 2014 e il contributo 2015.