Se un uomo e una donna sono parenti, possono sposarsi?

San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi (I Cor., 5) condanna il comportamento di un “incestuoso” che conviveva con la moglie di suo padre.

Proprio sotto la spinta di queste prescrizioni bibliche, la Chiesa dei primi secoli aveva già stabilito cosa fosse lecito e cosa no in casi del genere, condannando i matrimoni tra consanguinei.

Oggi, le relazioni parentali tra gli sposi possono rendere due persone incapaci di contrarre matrimonio. Il Codice di Diritto Canonico, al canone 1091, esamina l’impedimento di consanguineità, impedimento questo basato su vincoli di sangue. Sono molte le società e i sistemi legali che prevedono una proibizione circa il matrimonio tra parenti stretti. Le ragioni di questo sono da ricercare in possibili conseguenze genetiche, come pure nell’intento di preservare la santità della famiglia nelle sue relazioni già costituite. Le relazioni di sangue che impediscono il matrimonio sono stabilite dalla legge.

Vi sono impedimenti basati sulla consanguineità in linea retta (padre/figlia) ed altri basati sulla consanguineità in linea collaterale (fratello/sorella). Alcuni impedimenti di consanguineità, ovvero quelli che toccano permanenti relazioni di sangue (padre/figlia) sono considerati di diritto divino e quindi riguardano sia i battezzati che i non battezzati e non sono mai dispensabili. Relazioni di sangue meno strette, invece, sono di diritto ecclesiastico e possono essere dispensate per gravi ragioni, ad esempio il matrimonio tra cugini. L’impedimento in esame può sorgere anche dalle relazioni di affinità e pertanto sarà invalido il matrimonio contratto con gli affini del coniuge, ma solo in linea retta (il patrigno non può sposare la figliastra).

Questo, al contrario del precedente, è un impedimento di diritto ecclesiastico e pertanto vincola solo i cattolici e può essere dispensato per gravi ragioni. Troviamo, poi, un impedimento che sorge dall’adozione (can. 1094); i figli adottati in forza della legge civile sono considerati figli dei genitori adottivi anche per la legge canonica. L’impedimento di adozione riguarda le stesse relazioni dell’impedimento di consanguineità: un uomo non potrà sposare la propria figlia adottiva. Tuttavia i due impedimenti sono assai differenti tra loro. Se il tribunale civile, infatti, dichiara cessata l’adozione, allora anche l’impedimento cessa di esistere. Ovviamente, le relazioni biologiche di consanguineità non possono mai venire meno. Inoltre, poichè quello dell’adozione è un impedimento di diritto ecclesiastico può anche essere dispensato, ma si ci si auspica che questi casi siano davvero rari!