Non tutti hanno la “capacità” di sposarsi!

Il consenso matrimoniale è l’elemento insostituibile nell’instaurazione del matrimonio: nel caso in cui sia carente, viziato o non idoneo il vincolo coniugale sarà nullo.

Questo perché, nell’ottica del Concilio Vaticano II, il matrimonio non è un semplice accordo tra le parti, ma è quel foedus, quel patto, con cui gli sposi si danno e si accettano reciprocamente come persone, in toto, per costituire una comunione di vita e di amore coniugale.
Secondo il diritto sono incapaci di contrarre il matrimonio coloro che “difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente”. Questa difficile definizione è subito spiegata: sarà nullo quel matrimonio che è stato contratto da una parte (o entrambe) affetta non solo da una qualche malattia mentale, ma anche da una qualsivoglia anomalia psichica o caratteriale. Vi rientrano, quindi, tutte quelle persone che non presentano alterazioni della vita di relazione e che spesso sono inserite normalmente nella vita sociale e lavorativa, ma che non hanno un sufficiente grado di consapevolezza e libertà di scelta degli obblighi matrimoniali. Non corrispondono ad un consenso idoneo al matrimonio i casi, ad esempio, di personalità psicopatiche, di nevrosi, d’isteria. Oggi la Giurisprudenza dei Tribunali ecclesiastici dà sempre più rilievo al caso dell’immaturità affettiva. Per contrarre il matrimonio è sufficiente quel minimo di maturità che normalmente si acquista al termine dell’adolescenza, cioè verso i 20 anni per le donne ed i 24 per gli uomini. L’immaturità affettiva è invece quella sindrome per cui nell’adulto persistono qualità psichiche proprie del bambino o dell’adolescente. Si può manifestare con un radicato egocentrismo che rende difficili o impossibili le relazioni coniugali; altre volte si è di fronte ad una dipendenza dalle figure genitoriali o altre figure autorevoli; in altri casi si possono riscontrare nel soggetto instabilità affettiva o grande insicurezza con l’attuazione dei rispettivi meccanismi di difesa quali dubbi, esitazione nel prendere le decisioni importanti (come appunto quella di sposarsi!) ricerca di appoggio ed approvazione continua. Durante il procedimento dinanzi ai Tribunali ecclesiastici sarà quindi il perito, psicologo o psichiatra, a dovere elaborare una relazione che aiuti il giudice a valutare se nel caso concreto quel soggetto abbia avuto, al momento delle nozze, una sufficiente capacità di valutare l’oggetto del consenso e quindi di autodeterminarsi. I futuri sposi dovranno avere non solo una conoscenza astratta degli obblighi che derivano dal matrimonio, ma dovranno saperli valutare per rendersi effettivamente conto del loro contenuto: solo in questo modo, infatti, avranno la capacità di scegliere liberamente di sposarsi.