Cosa succede se un religioso o una religiosa si sposano?

Nel noto libro Uccelli di Rovo di Colleen McCullough, padre Ralph sposa segretamente Meg durante una celebrazione religiosa, ingannando il sacerdote celebrante riguardo la sua vera identità: ebbene, non si è costituito un valido matrimonio in quanto padre Ralph non aveva i requisiti richiesti dalla legge per emettere un consenso matrimoniale a motivo dell’impedimento di sacro ordine.

L’impedimento di ordine sacro rende invalido il matrimonio dei diaconi, presbiteri o vescovi che non sono stati dispensati dall’obbligo del celibato. Questo quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico al can. 1087.

Si tratta di un impedimento di diritto ecclesiastico con un significato religioso. Quando un uomo è ordinato nella Chiesa latina, liberamente abbraccia la legge del celibato (ad eccezione di alcuni diaconi permanenti); in altri termini non può sposarsi. Una volta che ha promesso di vivere in modo celibe, egli non può semplicemente non prestare fede a questa promessa, allo stesso modo in cui un uomo ed una donna sono vincolati dal voto perpetuo di castità nella vita religiosa. Per potersi sposare validamente, un uomo ordinato deve prima ottenere un decreto di dimissione dallo stato clericale, che lo libera dagli obblighi connessi con il ministero sacro. Questo decreto, in genere, include la dispensa dalla legge del celibato. Il potere di dispensare da questo impedimento è riservato al Sommo Pontefice.

Un altro impedimento stabilito dalla legge ecclesiastica con un significato religioso è il voto pubblico e perpetuo di castità in un istituto religioso. E’ importante sottolineare le limitazioni significate dagli aggettivi pubblico e perpetuo. Infatti, il voto deve essere pubblico, ovvero non privato e perpetuo, non temporaneo; inoltre deve essere emesso in un istituto religioso, non in un altro istituto di vita consacrata. La facoltà di dispensare da questo impedimento è riservata al Romano Pontefice, se la persona interessata appartiene ad una comunità religiosa di diritto pontificio; se, invece, appartiene ad un istituto di diritto diocesano potrà dispensare il vescovo.