Coppie omosessuali: i tedeschi le chiamano “unioni di vita”. Sono simil matrimoni

Si distingue tra le due dimensioni fondamentali del diritto di famiglia: il rapporto tra partner e la filiazione. Nel tempo si è assistito a una progressiva equiparazione tra unione di vita e matrimonio. Consentita l’adozione del figlio genetico o adottivo del partner. Consentita solo la fecondazione eterologa tramite donazione di gameti maschili. Esclusa quella mediante ovuli di una terza persona.

In Germania la disciplina delle unioni di vita (“Lebenspartnerschaft”) è il frutto di una sorta di esperimento iniziato nel 2001 per offrire alle coppie omosessuali una soluzione diversa dal matrimonio e quindi conforme al precetto costituzionale che prevede una protezione speciale di quest’ultimo. Del resto, fino agli anni ‘90 la Corte costituzionale tedesca era rimasta ferma nel respingere le richieste di unificazione o equiparazione e nel ribadire che il matrimonio tutelato dalla Costituzione ha nel suo nucleo essenziale la differenza di sesso.
Per una analisi della Lps (“Lebenspartnerschaft”) occorre distinguere le due dimensioni fondamentali del diritto di famiglia: il rapporto tra partner, da un lato, e la filiazione, dall’altro.
Relativamente al rapporto tra partner, nel tempo si è assistito a una progressiva equiparazione tra unione di vita e matrimonio, resa evidente nei testi legali anche dal continuo rinvio alle corrispondenti norme sul matrimonio.
Gli obblighi fondamentali e indisponibili sono definiti con le stesse parole che descrivono quelli coniugali e come il matrimonio la Lps si costituisce, senza poter prevedere condizioni o un termine, davanti all’ufficiale dello stato civile e a due testimoni. Sono analoghi gli impedimenti: età, stato di coniugio o di precedente Lps e parentela. Si può anche assumere un cognome comune.
Nemmeno le regole sui rapporti economici fanno emergere significative differenze. In mancanza di una diversa volontà, si applica automaticamente il regime della “comunione degli acquisti”, la versione tedesca della italiana “comunione dei beni”. Ciascuno, inoltre, deve contribuire col proprio lavoro e il proprio patrimonio alla comunione di vita.
Dal punto di vista del diritto successorio, il partner è erede dell’altro partner per una quota analoga a quella del coniuge. Se mancano parenti del defunto, eredita l’intero. Nel caso in cui il defunto l’avesse escluso della successione, ha diritto come il coniuge alla liquidazione del valore di una quota.
Un partner è considerato familiare dell’altro partner e i parenti di uno sono considerati affini nei confronti dell’altro anche dopo che l’Lps venisse a cessare.
Troviamo forti analogie pure circa la separazione e lo scioglimento della Lps. In caso di separazione il partner può pretendere dall’altro un mantenimento adeguato alle condizioni di vita, alla capacità di reddito e al patrimonio dei partner. Dopo un anno di separazione, su domanda giudiziale almeno di uno, il tribunale scioglie l’unione se c’è il consenso di entrambi oppure se non ci si può aspettare che la comunione di vita venga ricostituita. Dopo tre anni di separazione su domanda lo scioglimento è automatico. Infine, l’Lps può essere sciolta, anche senza previa separazione, se la continuazione dell’unione comporta per uno dei due un peso inesigibile in relazione a qualità personali dell’altro. A seguito dello scioglimento, il partner che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha una pretesa di mantenimento nei confronti dell’altro.
È stata persino estesa alla Lps la clausola di durezza presente fin dalle origini nella disciplina tedesca del divorzio. Infatti l’Lps non può essere sciolta qualora ciò possa causare al partner conseguenze di eccezionale gravità.
Le differenze significative emergono, invece, sul piano del nesso tra unione e filiazione. L’Lps è una unione, una unione molto intima, ma non può essere un’alleanza essenzialmente aperta alla filiazione endogama come lo è il matrimonio (“matris munus”). Nell’Lps perciò non è prevista la presunzione di paternità che contraddistingue il matrimonio, né sono inclusi tra gli obblighi dei partner quelli relativi alla prole come avviene nel diritto matrimoniale italiano.
Poiché non è possibile un figlio della coppia, la disciplina dell’Lps prevede anzitutto che, qualora uno dei partner sia genitore, l’altro assuma un potere di codecisione riguardo al minore nelle situazioni della vita quotidiana. Al minore può anche essere assegnato il cognome comune dei partner.
Ma la regola che attira maggiormente l’attenzione è quella secondo cui un partner può adottare il figlio dell’altro. Tale possibilità, concepita originariamente in relazione al figlio genetico del partner, è stata estesa al figlio adottivo mediante la cosiddetta adozione successiva.
Inoltre, la coppia potrebbe avvalersi dell’adozione in combinazione con la fecondazione eterologa che però è ammessa solo tramite donazione di gameti maschili. Infatti, la legge tedesca vieta la fecondazione eterologa mediante ovuli di una terza persona. Va anche precisato che, a differenza dell’attuale situazione di incertezza in Italia, il diritto tedesco è molto chiaro nel prevedere il diritto del figlio di conoscere le origini biologiche.
In conclusione, la marcia verso l’equiparazione tra Lps e matrimonio è molto avanzata in Germania. Restano però dei limiti che si riflettono anche nella diversa denominazione. Questi limiti non possono essere nascosti dietro l’idea del figlio per semplice scelta o, come si usa dire, per autodeterminazione. La filiazione non è un semplice autodeterminarsi, ma è un rapporto con una persona piccola ma reale che abbisogna delle cure genitoriali. Proprio da qui ha avuto origine nella storia dell’umanità il matrimonio, quale struttura che unisce collettivamente e solidalmente i coniugi con i figli.