Che cos’è il consenso?

La Chiesa considera lo scambio del consenso tra gli sposi come l’elemento indispensabile che costituisce il matrimonio.

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che il matrimonio si costituisce mediante il consenso dello sposo e della sposa legittimamente manifestato da parte di coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, se il consenso di una o di entrambe le parti è viziato, il matrimonio non si costituisce. Il consenso è un atto della volontà: le parti esprimono ciò che le loro volontà desiderano quando acconsentono al matrimonio o ne ripetono solennemente gli impegni. La legge presume che una persona sia pronta, capace ed intenda porre l’atto di volontà che costituisce il matrimonio. Una persona sarà pronta se ne ha la necessaria conoscenza, la quale consiste, almeno, nel sapere che il matrimonio comporta una comunità permanente tra l’uomo e la donna ordinata anche alla procreazione della prole. Se ignora ciò, il consenso è viziato ed il matrimonio è invalido. La persona deve avere anche conoscenza di chi sposa; se è in errore circa la persona, allora non sussiste un valido matrimonio (se uno sposa, di due gemelli, la persona sbagliata il matrimonio sarà invalido). Infine, la conoscenza richiesta per il matrimonio deve essere basata sulla verità; se sussistono dolo o inganno il matrimonio è invalido. Una persona, poi, deve essere capace di contrarre matrimonio, cioè deve essere in grado di porre un atto di volontà; ad esempio, un trentenne con il quoziente intellettivo di un bambino di cinque anni è incapace di emettere un valido consenso, perchè manca del necessario grado di intelligenza per assumere gli obblighi derivanti dal matrimonio. Sarà altrettanto invalido il consenso prestato da una persona che non possa assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica (una persona affetta da disturbi di personalità multipla potrebbe contrarre invalidamente). Quando due persone si sposano, vogliono costituire il sacro vincolo del matrimonio, sia che contraggano un matrimonio cristiano sia che contraggano un valido matrimonio non sacramentale. Se uno degli elementi essenziali del matrimonio, oppure il matrimonio stesso, viene escluso nel giorno della celebrazione delle nozze, il consenso di una o entrambe le parti è viziato ed il matrimonio è invalido. Così se uno dei tre beni evidenziati da Sant’Agostino è escluso dal consenso (prole, unicità ed indissolubilità), oppure lo stesso vincolo matrimoniale viene escluso, allora si ha una celebrazione nunziale, ma il matrimonio non si costituisce. Inoltre, l’atto di volontà non può porre condizioni future circa il matrimonio (altrimenti c’è invalidità) e deve essere libero: se è forzato o sussiste un eccessivo livello di paura che influenza il consenso di una o di entrambe le parti, allora il matrimonio è invalido. Possiamo concludere dicendo che il consenso dei ministri del matrimonio (gli sposi), nel giorno di celebrazione, assomiglia ad un “diamante di nozze” in quanto presenta molteplici sfaccettature, ma alla base, fondamentalmente, si presume che essi si sposino accettando l’insegnamento della Chiesa.