Quando si possono celebrare le seconde nozze?

Tutti i battezzati possono sposarsi in seconde nozze in Chiesa ma soltanto a determinate condizioni dato che il sacramento del matrimonio di per sé non lo permette.

Il matrimonio ha come proprietà essenziali l’indissolubilità e l’unità da cui derivano: l’impossibilità di sciogliere il proprio matrimonio e quella dell’uomo di avere più mogli (poliginia) o della donna di avere più mariti (poliandria). Tale impedimento nasce da qualsivoglia matrimonio valido anche solo civile. Questo significa che anche i non battezzati, ovvero i battezzati in una chiesa cristiana non cattolica, o i battezzati non più credenti in quanto hanno abbandonato con atto formale la chiesa cattolica devono rispettare questa norma. Tutto ciò a motivo del fatto che il matrimonio naturale è riservato da Dio al legame tra un solo uomo ed una sola donna. Naturalmente l’impedimento non esiste più nel caso di morte di uno dei due coniugi: è chiaro che solo in questo caso , il vedovo può contrarre un nuovo matrimonio. Stesso vale nel caso di dichiarazione di morte presunta del coniuge espressamente dichiarata dal Vescovo: non influisce affatto, invece, la dichiarazione pronunciata in sede civile. Certo se il coniuge dato per morto, risulterà successivamente ancora vivente, il matrimonio celebrato sarà nullo in radice.

Le seconde nozze sono possibili anche quando le parti hanno ottenuto da un Tribunale ecclesiastico la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio. Questo in ragione del fatto che il matrimonio non sarebbe esistito affatto secondo le norme ecclesiastiche. Inoltre si può avere lo scioglimento del matrimonio nel caso di un matrimonio non consumato e del matrimonio non sacramentale in favore della fede. Il divorzio pronunciato in sede civile, invece, non è riconosciuto come un mezzo valido per ottenere la possibilità di sposarsi nuovamente in Chiesa.

Tutti i battezzati credenti, quindi, che sentono il bisogno profondo di risolvere la vicenda coniugale avendo dubbio o consapevolezza della sua nullità, si devono rivolgere, dopo avere risolto in sede civile le vari questioni, ovvero anche prima della pronuncia del Giudice civile, al Tribunale ecclesiastico.