L’eterologa è business e antropologia merita una legge

Il giurista Alberto Gambino: «Se al compimento del diciottesimo anno di età i nascituri volessero conoscere le proprie origini biologiche, verrebbe applicata la normativa sulla donazione dei tessuti (anonimato assoluto del donatore), o quanto affermato dalla Consulta nel caso di parto in anonimato (diritto inalienabile del nascituro di identità genetica)? Non possiamo ritenere che bastino delle linee guida».

A poco più di tre mesi dalla sentenza con cui lo scorso 9 aprile la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma della Legge 40 che vietava la fecondazione eterologa, il 21 luglio sono state annunciate le prime gravidanze ottenute con donazione di gameti esterni alla coppia, pur in assenza di linee guida ministeriali. Sarebbero almeno quattro, tre a Roma e una a Milano, ma il condizionale è d’obbligo. Sempre il 21 luglio il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha inviato i carabinieri del Nas alla clinica milanese Matris per verificare le modalità con cui il ginecologo Severino Antinori avrebbe attuato la procedura. Quest’ultimo parla di “atto intimidatorio” da parte del ministro e sostiene di avere operato “nel pieno rispetto della legge”. Intanto, nella serata di ieri, 22 luglio, Lorenzin ha precisato che non risultano gravidanze con eterologa, e ha annunciato che il 28 luglio verranno presentate alla Camera le linee guida cui seguirà, probabilmente dopo la pausa estiva, un decreto legge. Nel frattempo si è acceso il dibattito tra chi sostiene che la pronuncia della Consulta possa trovare applicazione immediata e chi parla di vuoto normativo da riempire. Chi ha ragione? Lo abbiamo chiesto ad Alberto Gambino, ordinario di diritto privato e direttore del Dipartimento di Scienze umane dell’Università europea di Roma.

Lei ritiene che si apra un vuoto normativo?

“La Consulta sostiene che la sentenza pone rimedio ‘per gran parte’ ai problemi sollevati nei ricorsi che riguardano l’ammissibilità della fecondazione eterologa. Dire che ‘per gran parte’ non esistono vuoti normativi, non significa tuttavia affermare che non esistano in assoluto. Alcuni nodi rimangono. Primo fra tutti il problema del cosiddetto anonimato del donatore. La sentenza afferma che con riferimento ai gameti si applica la normativa in materia di donazione di tessuti e cellule, che prevede espressamente l’anonimato del donatore, ma poche righe dopo sostiene l’esistenza di un diritto del nascituro a conoscere le proprie origini biologiche e ricorda che, con riferimento al parto in anonimato, la stessa Corte ha stabilito il suo diritto inalienabile a conoscere queste origini, diritto che va contemperato con l’interesse della donna a partorire in sicurezza pur non rivelando la propria identità”.

Sentenza ‘schizofrenica’? 

“La Corte, quantomeno, si smentisce. In poche righe afferma che la normativa dell’eterologa dovrebbe essere ‘coperta’ dalla legge vigente in materia di donazione di tessuti e cellule; subito dopo osserva che in realtà l’anonimato non si applica in maniera così stringente e che esiste un diritto del nascituro all’identità genetica. Questo fa comprendere che non è corretto applicare anche alle cosiddette cellule riproduttive la normativa vigente sulla donazione dei tessuti trattando il gamete alla stregua di un tessuto inanimato; con l’eterologa la donazione è infatti riferita ad un patrimonio insostituibile, legato al Dna, con l’intento di riprodurre un altro essere umano. Questo passaggio merita un intervento addirittura legislativo, non solo regolamentare. È qui il vuoto normativo, e non si può fare finta di non vederlo”.

Non sono sufficienti, quindi, le linee guida?

“Su questo punto si rende necessario un intervento del legislatore. Solo il legislatore può infatti affrontare un discorso ampio e complesso come quello dell’anonimato. Se al compimento del diciottesimo anno di età i nascituri volessero conoscere le proprie origini biologiche, verrebbe applicata la normativa sulla donazione dei tessuti (anonimato assoluto del donatore), o quanto affermato dalla Consulta nel caso di parto in anonimato (diritto inalienabile del nascituro di identità genetica)? Non possiamo ritenere che bastino delle linee guida a dirimere questa vicenda. In tutti gli ordinamenti europei che hanno introdotto l’eterologa, è una legge a disciplinare la questione dell’anonimato senza demandarla a linee guida né tantomeno, a decisioni della giurisprudenza. Inoltre, anche nei Paesi in cui è previsto, l’anonimato non è mai assoluto e viene ammessa la possibilità di risalire ai propri dati sanitari. Non può essere peraltro un organo amministrativo come un ministero a dettare norme riguardanti diritti soggettivi che possono essere disciplinati solo da una legge dello Stato”.

Quali altri profili richiedono secondo lei una regolamentazione?

“Anzitutto – e qui entriamo nell’ambito delle linee guida – quello della tracciabilità dei gameti e quello dei test di selezione (genetici e infettivi) dei donatori. Ad oggi esiste solo la normativa che disciplina gli screening per donatori di tessuti. Un altro aspetto che richiede di essere disciplinato, per il quale la Corte riconosce un vuoto normativo e rimanda ad una decisione amministrativa, è l’identificazione del numero massimo delle donazioni. Ulteriore elemento non trascurabile, l’aggiornamento e la ridefinizione di nuovi criteri per l’accreditamento dei centri privati, finora autorizzati a svolgere solo la procedura di fecondazione omologa”.

C’è chi legge l’annuncio dei primi concepiti con l’eterologa come una provocazione, un modo per esercitare pressioni sull’opinione pubblica e sul governo…

“Chi ha ‘ottenuto’ il via libera all’eterologa teme che il dibattito sull’assenza di norme sia solo un mezzo per rallentare i tempi di applicazione della sentenza e rinviare l’avvio delle attività. La pressione non è solo ideologica, si fonda soprattutto su logiche di profitto. L’eterologa è un business che fa gola”.