Il Jobs Act degli autonomi: cosa prevede la legge

Il senso complessivo del provvedimento è quello di aumentare le tutele in un campo in cui esse sono ai minimi termini, di potenziare gli incentivi e di regolare per la prima volta una realtà – quella dello smart working o lavoro “agile” – che sta prendendo piede nelle grandi aziende e si sta progressivamente estendendo anche al mondo delle piccole e medie imprese.

Il Jobs Act degli autonomi. Così è stata ribattezzata la legge sul lavoro autonomo e agile approvata in via definitiva dal Parlamento, a 15 mesi dal varo del relativo disegno di legge da parte del governo. Era il tassello che mancava al riordino della disciplina del lavoro e interessa circa due milioni e mezzo di persone. Il senso complessivo del provvedimento è quello di aumentare le tutele in un campo in cui esse sono ai minimi termini, di potenziare gli incentivi e di regolare per la prima volta una realtà – quella dello smart working o lavoro “agile” – che sta prendendo piede nelle grandi aziende e si sta progressivamente estendendo anche al mondo delle piccole e medie imprese.

Numerose le novità contenute nella legge, che va però studiata nei dettagli per valutare tutti gli aspetti e le modalità applicative, anche perché alcune questioni sono state affidate a decreti delegati del governo. In estrema sintesi, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps i congedi parentali saliranno da 3 a 6 mesi e saranno fruibili fino a che il bambino non avrà compiuto i 3 anni. Gravidanza, malattia e infortunio non comporteranno più automaticamente la fine del rapporto di lavoro autonomo. Per la maternità, su richiesta della lavoratrice potrà esserci una sospensione per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo “il venir meno dell’interesse” da parte del committente (limite non da poco, ovviamente). Le lavoratrici autonome iscritte all’Inps potranno percepire l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi anche se non si asterranno dal lavoro e potranno anche farsi sostituire da una persona di fiducia. Per quanto riguarda le situazioni di malattia, i lavoratori autonomi potranno sospendere il versamento dei contributi nel caso di interruzioni superiori ai 60 giorni e, per le patologie più gravi, sarà raddoppiata l’indennità.

Sul piano strettamente lavorativo, è molto importante l’estensione agli autonomi delle regole sui pagamenti introdotte per i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. In pratica le fatture per le loro prestazioni dovranno essere saldate entro 60 giorni, oltre i quali scatteranno interessi e sanzioni. Alcune misure sono orientate a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici. Viene inoltre regolata in modo più restrittivo la possibilità dei committenti di modificare o recedere dai contratti in maniera unilaterale e sale a 10mila euro la spesa deducibile per aggiornamento professionale. Dal prossimo 1° luglio l’indennità di disoccupazione attualmente prevista per i cosiddetti co.co.co. (lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) riguarderà anche collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca presso le università.

L’altro capitolo fondamentale della legge appena approvata è la prima regolamentazione nazionale del lavoro “agile”, vale a dire una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, che avviene in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, nei limiti dell’orario giornaliero e settimanale previsto per la modalità ordinaria del lavoro dipendente. Evidentemente si tratta di sfruttare al meglio le possibilità offerte dalle tecnologie informatiche, in una forma mista che va oltre il “telelavoro” propriamente detto. La prima novità è rappresentata dalla necessità di un accordo scritto, al momento della costituzione del rapporto ma anche a contratto di lavoro già in corso. Il lavoratore “agile” ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, a parte il caso di intese che comportino una riduzione dell’orario di lavoro (come il passaggio al part-time). Negli accordi tra lavoratore e impresa andranno individuati i tempi di riposo e anche le misure per assicurare la disconnessione dai mezzi tecnologici. Per la salute e la sicurezza, il datore di lavoro dovrà consegnare almeno annualmente all’interessato un’informativa in cui sono specificati i rischi generali e quelli relativi al tipo di prestazione. La legge richiama anche l’integrale rispetto del diritto del lavoratore alla tutela contro infortuni e malattie professionali.