Il matrimonio tra persone di diversa confessione è valido?

La confessione religiosa dei due sposi, che potrebbe originare difficoltà nella vita e nella fede, dà luogo all’impedimento della disparità di culto ed alla più semplice proibizione di celebrare i matrimoni misti.

La disparità di culto è un’espressione tecnica usata in diritto per indicare l’impedimento matrimoniale esistente tra una persona battezzata cattolica ed una non battezzata, e somiglia per certi aspetti al divieto del matrimonio “misto” ovvero quello esistente tra due persone battezzate che però appartengono una alla Chiesa Cattolica e l’altra ad una Chiesa o comunità ecclesiale di fratelli separati. La ratio di queste figure sta nel volere difendere la fede evitando quindi ogni occasione che possa indebolirla o metterla in pericolo. Diversa però è la loro disciplina: per quanto concerne i matrimoni misti si tratta di una semplice proibizione disciplinare che quindi non incide sulla validità dell’unione, mentre per la disparità di culto, se non vengono rispettate determinate indicazioni, il matrimonio risulterà invalido. È infatti possibile che due persone di diversa confessione religiosa celebrino un matrimonio sacramento, ma questo solo se la parte cattolica ottiene la licenza rilasciata dalla Santa Sede o dall’Ordinario del luogo. Tale licenza o dispensa sarà subordinata alla sussistenza di una “giusta e ragionevole causa” ed al compimento di particolari adempimenti che tendono a scongiurare o a ridurre il pericolo di perdere la fede. La parte cattolica, quindi, per andare nello specifico, deve dichiararsi pronta ad allontanare i pericoli di abbandono della propria fede e deve promettere sinceramente di fare quanto è in suo potere affinché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa Cattolica; nessun impegno, invece, è richiesto alla parte non cattolica. Entrambe le parti devono, poi, essere istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, di modo che possano prendere pienamente coscienza e nessuno decida di escluderli. Il modo e la forma con cui la parte cattolica deve fare tali dichiarazioni e come debbano essere portate a conoscenza dell’altra parte, sono stabiliti dalle Conferenze Episcopali Nazionali. La CEI per l’Italia ha stabilito che la parte cattolica deve sottoscrivere tale dichiarazione davanti al parroco e questo attesterà che la parte non cattolica è stata debitamente informata circa gli impegni assunti dall’altra parte e che ne è quindi consapevole. È poi interessante sottolineare come tale impedimento esiste e produce un matrimonio nullo, anche nel caso in cui uno dei due sposi abbia ricevuto un battesimo invalido (ad esempio quando si riceve il battesimo in vista del matrimonio ma lo si fa solo come mera formalità senza fede, né volontà di ricevere il sacramento). Non si configura, invece, tale impedimento nel caso in cui un battezzato con atto formale ha abbandonato la Chiesa. È facile intuire, infatti, come in questo caso non esista la necessità di tutelare la fede in quando vi è già stato un abbandono radicale di essa.