Col Jobs act è entrato in vigore il nuovo regime dei licenziamenti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo del D.Lgs. 23/2015 sono entrate in vigore le nuove norme che si applicheranno a coloro che verranno assunti con contratto a tempo indeterminato a far data dal 6 marzo 2015; si applicheranno inoltre nel caso in cui un contratto a termine o di apprendistato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Il nuovo impianto normativo non ha inteso comunque superare la tradizionale ripartizione tra piccole imprese (con meno di 15 dipendenti) e quelle grandi, configurando ancora un doppio regime indennitario, con una sola particolarità un poco singolare; infatti se si supererà la soglia di 15 dipendenti le nuove regole sui licenziamenti che sono previste dal Jobs act diventeranno applicabili a tutti i dipendenti, siano essi vecchi o nuovi assunti.

È stato infine messo in soffitta il rito Fornero, introdotto poco più di due anni fa e del quale lentamente incominciava ad essere oliato il meccanismo; per i nuovi contratti di lavoro a tutele crescenti tornerà, dunque, ad applicarsi l’ordinario processo del lavoro anche per le controversie relative all’impugnazione dei licenziamenti.

In sintesi il nuovo regime:

Sistema sanzionatorio nelle piccole imprese quelle fino a 15 addetti nello stesso comune o fino a 60 in più località

fattispecie sanzione
nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento individuale per motivi economici (cd. giustificato motivo oggettivo) Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità
nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento individuale disciplinare (cd. giusta causa; giustificato motivo soggettivo) Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità
nei casi di licenziamento illegittimo esclusivamente per via della violazione del procedimento disciplinare previsto dall’art.7 Statuto lavoratori il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità
nei casi di licenziamento discriminatorio (discriminazione per affiliazione sindacale; per ragioni politiche, religiose, razziali, di lingua, di sesso, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali) ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge (intimato per matrimonio, per maternità o paternità, altri casi di nullità previsti dalla legge) ovvero per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore; ovvero nei casi di licenziamento orale Il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna al pagamento di un’indennità’ commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
al lavoratore e’ data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità’ pari a quindici mensilità
Nei casi di licenziamento senza motivazione il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità

 

Sistema sanzionatorio nelle grandi imprese quelle con più di 15 addetti nello stesso comune o più di 60 in più località

fattispecie sanzione
nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento individuale per motivi economici (cd. giustificato motivo oggettivo) il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità
nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento individuale disciplinare (cd. giusta causa; giustificato motivo soggettivo) I) il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità;
II) nelle ipotesi di licenziamento in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità’ risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione che comunque non può mai essere superiore a 12 mensilità
Nei casi di licenziamento illegittimo esclusivamente per via della violazione del procedimento disciplinare previsto dall’art.7 Statuto lavoratori il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità
Nei casi di licenziamento discriminatorio (discriminazione per affiliazione sindacale; per ragioni politiche, religiose, razziali, di lingua, di sesso, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali) ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge (intimato per matrimonio, per maternità o paternità, altri casi di nullità previsti dalla legge) ovvero per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore; ovvero nei casi di licenziamento orale Il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna al pagamento di un’indennità’ commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
al lavoratore e’ data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità’ pari a quindici mensilità
Nei casi di licenziamento senza motivazione il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità