Cause di nullità: solo per rampolli e personaggi famosi?

Le cause di nullità matrimoniale, in ambito canonico, sono spesso oggetto di una diffusa disinformazione. “Leggende metropolitane” riservano le cause di nullità matrimoniale solamente ai rampolli delle case regnanti o ai personaggi dello spettacolo; i costi, sempre secondo questa “leggenda”, sarebbero proibitivi, i tempi biblici, l’esito scontato “purché si paghi”. Ovviamente nulla di tutto ciò corrisponde al vero.

Gli equivoci, peraltro, spesso nascono dal confronto con i giudizi civili di separazione e divorzio. In caso di domanda congiunta di separazione o divorzio, infatti, il Tribunale civile si limita a prendere atto delle condizioni concordate tra i coniugi ed omologarle, se le ritiene congrue e confacenti all’interesse dei coniugi e degli eventuali figli nati dall’unione matrimoniale. La causa di nullità matrimoniale in foro canonico, invece, postula l’accertamento della nullità del matrimonio, con la necessità di una istruttoria completa ed un riesame, in sostanza, della vicenda matrimoniale nel suo complesso. Tempi, modi ed attività giudiziale sono quindi totalmente diversi.

Nelle cause di nullità matrimoniale le parti possono avvalersi dell’assistenza di un avvocato ecclesiastico e, per il patrocinio avanti il Tribunale Apostolico della Rota Romana, di un avvocato rotale. La Conferenza Episcopale Italiana emette periodicamente un decreto (quello attualmente vigente è il decreto CEI del 30.03.2010) con cui determina un tariffario per gli avvocati. Vi è una tassa giudiziaria fissa ed un onorario stabilito per gli avvocati. Ovviamente, le cause dinnanzi alla Rota Romana, stante la natura del Tribunale e la particolare preparazione necessaria per patrocinare dinnanzi ad esso, hanno onorari a parte, ma si deve precisare che il ricorso alla Rota Romana si rende raramente necessario, e che – comunque – è vietato chiedere onorari esorbitanti. Per i meno abbienti è prevista la possibilità di essere ammessi a forme di patrocinio gratuito o semigratuito presso tutti i Tribunali Ecclesiastici ed anche dinanzi alla stessa Rota Romana.

Per quanto attiene, invece, alla durata del processo, la Dignitas Connubii, l’ultima Istruzione sulle cause di nullità matrimoniale, prevede dei tempi assai ridotti (un anno e sei mesi, art.72 DC), tuttavia – stante l’arretrato di vari tribunali – è evidente che occorrerà del tempo perché tale previsione si concretizzi. Ad oggi, una causa di nullità matrimoniale, che non incontri particolari difficoltà, dovrebbe concludersi in circa due anni – due anni e mezzo.

Infine, per quanto riguarda il modo di procedere, le udienze – che non sono pubbliche – si svolgono alla presenza di un solo Giudice e del notaio ecclesiastico (che si occupa della verbalizzazione). La parte compare da sola accompagnata – sempre che lo voglia – dal suo avvocato ed ha ampio modo di esporre serenamente le proprie ragioni e motivazioni, certa di trovare un Giudice che è prima di tutto interessato ad accertare la verità. I coniugi, parti nel processo, vengono normalmente sentiti separatamente, di solito in giorni diversi, e l’interrogatorio verte su quegli argomenti che servono al Giudice per farsi un quadro preciso circa la realtà matrimoniale che gli viene presentata.